La revisione dell’assegno di mantenimento: cosa è?

Come sappiamo, fra gli istituti previsti dalla legge al termine di un matrimonio si colloca anche l’assegno di mantenimento, ovvero il provvedimento giudiziale per mezzo del quale un giudice obbliga una delle due parti a mantenere il coniuge separato versando un segno mensile. 

L’assegno di mantenimento è quindi uno dei possibili istituti che sono presenti al termine del matrimonio, quando i coniugi non riescono più ad andare d’accordo e di conseguenza decidono di separare le loro vite. 

Un assegno di mantenimento implica determinate responsabilità: è costituito ex legge, tiene conto delle condizioni patrimoniali delle parti, ci sono strumenti per rimediare in caso di inadempimento, vale a dire il mancato versamento dell’assegno di mantenimento. Non solo: c’è anche la possibilità presente di una revisione dell’assegno di mantenimento, ovvero la sua modifica nel corso del tempo; può essere come vedremo una modifica peggiorativa o migliorativa oppure può consistere in alcuni casi nella revoca dell’assegno stesso che quindi non sarà più dovuto.

In sostanza, un assegno di mantenimento non è qualcosa di immodificabile nel tempo: può essere anzi cambiato, al bisogno, può subire delle modifiche e ricalcoli come può anche essere revocato sulla base delle situazioni contingenti della vita e di come esse si evolvono. Ma in quali casi è possibile ottenere la revisione dell’assegno di mantenimento, quando viene deciso e come? Cerchiamo di capirlo assieme. 

 La assegno di mantenimento: quando avviene 

La norma sul punto è chiara: un assegno di mantenimento può essere revocato o anche modificato. Entrambe le ipotesi possono avvenire in due casi: o perché i coniugi sono d’accordo sui termini, o perché c’è stata una procedura giudiziale che si attiva se ci sono giustificati motivi per la revisione dell’assegno di mantenimento stesso ai sensi dell’art. 156, comma sette, del codice civile. Chiariamo da subito che i giustificati motivi per i quali un assegno di mantenimento possa essere eliminato (quindi revocato) o modificato sono generalmente quelli del mutamento della condizione economica del coniuge destinatario o di quello obbligato (si pensi al caso in cui il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento perda improvvisamente il lavoro e quindi sia privo della possibilità materiale di corrispondere il denaro). 

Ovviamente le modifiche possono essere di diverso tipo: l’assegno di mantenimento può essere aumentato (nell’ipotesi in cui il coniuge obbligato ottenga un miglioramento delle sue condizioni economiche), oppure, laddove il beneficiario prima privo di un lavoro abbia successivamente trovato una occupazione, l’altro coniuge può chiedere la revisione al ribasso dell’importo dell’assegno di mantenimento. Le modifiche quindi possono essere sia migliorative che peggiorative. 

Non solo, un’altra ipotesi di revisione dell’assegno di mantenimento è prevista nel caso in cui uno dei due coniugi crei un nuovo nucleo familiare: se si tratta di quello destinatario, la creazione di una nuova famiglia può comportare la perdita del diritto all’assegno anche senza un effettivo miglioramento economico della condizione, mentre l’onerato al pagamento dell’assegno di mantenimento può chiedere la sua riduzione ad esempio se crea una nuova famiglia, in occasione della nascita del figlio etc. 

Comunque sia, la revisione dell’assegno di mantenimento non è mai automatica. Di conseguenza, è sempre necessario che i due coniugi si mettano d’accordo, se intendono intervenire sulla portata dell’assegno o sulla sua stessa esistenza, oppure attivino una procedura giudiziale. 

Il procedimento di modifica dell’assegno di mantenimento può essere domandato dopo che è passata in giudicato l’omologazione della separazione, o la sentenza di separazione. Il coniuge che chiede la modifica deposita il ricorso al tribunale competente, notifica il ricorso alla controparte e viene fissata l’udienza; il ricorso contiene la richiesta di modifica o revoca dell’assegno.